Art. 6.

      1. L'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Destinazione del territorio). - 1. Il territorio nazionale, comunque suscettibile di utilizzazione a fini agro-silvo-pastorali, è assoggettato a pianificazione faunistica per la conservazione del patrimonio naturale e degli ecosistemi nonché per la gestione delle risorse faunistiche, che le regioni e le province attuano con i rispettivi piani faunistico-venatori.
      2. L'attività di pianificazione deve favorire la ricostituzione degli habitat naturali e il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio naturale incentivando la presenza delle diverse specie di fauna

 

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selvatica compatibile con il carico massimo sopportabile dall'ambiente senza il prodursi di danni rilevanti alla vegetazione, alle colture agricole e selvicolturali e alle pratiche di allevamento.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale articolandolo, ai fini della tutela dell'ecosistema e della gestione delle risorse faunistiche, nonché della valorizzazione dei beni ambientali e della preservazione delle attività agricole, nelle destinazioni e con le percentuali seguenti:

          a) da un minimo del 20 a un massimo del 30 per cento è destinato alla protezione della fauna selvatica, ad eccezione della zona faunistica delle Alpi, dove tale percentuale è compresa tra il 10 e il 20 per cento;

          b) una superficie non superiore al 15 per cento è destinato alle strutture a gestione privata di cui all'articolo 16;

          c) la rimanente superficie è riservata alle unità territoriali di gestione di cui all'articolo 14, in cui è consentito l'esercizio venatorio in forma programmata. Tale superficie non deve essere inferiore al 55 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

      4. Il territorio destinato a protezione della fauna di cui al comma 3 comprende tutti i territori agro-silvo-pastorali in cui l'attività venatoria è, a qualsiasi titolo, vietata, ivi compresi quelli inclusi in parchi, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e fondi chiusi».