1. L'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Destinazione del territorio). - 1. Il territorio nazionale, comunque suscettibile di utilizzazione a fini agro-silvo-pastorali, è assoggettato a pianificazione faunistica per la conservazione del patrimonio naturale e degli ecosistemi nonché per la gestione delle risorse faunistiche, che le regioni e le province attuano con i rispettivi piani faunistico-venatori.
2. L'attività di pianificazione deve favorire la ricostituzione degli habitat naturali e il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio naturale incentivando la presenza delle diverse specie di fauna
a) da un minimo del 20 a un massimo del 30 per cento è destinato alla protezione della fauna selvatica, ad eccezione della zona faunistica delle Alpi, dove tale percentuale è compresa tra il 10 e il 20 per cento;
b) una superficie non superiore al 15 per cento è destinato alle strutture a gestione privata di cui all'articolo 16;
c) la rimanente superficie è riservata alle unità territoriali di gestione di cui all'articolo 14, in cui è consentito l'esercizio venatorio in forma programmata. Tale superficie non deve essere inferiore al 55 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Il territorio destinato a protezione della fauna di cui al comma 3 comprende tutti i territori agro-silvo-pastorali in cui l'attività venatoria è, a qualsiasi titolo, vietata, ivi compresi quelli inclusi in parchi, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e fondi chiusi».